Avvertenza:

    Il  testo  coordinato  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art.  11,  comma  1,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sono  riportate sul terminale tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                   Disposizioni per l'universita'

((  1.  Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105
della   legge   30 dicembre   2004,  n.  311,  sono  formulati  dalle
universita'   ed   inviati   per  la  valutazione  di  compatibilita'
finanziaria al Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca
entro il 31 marzo 2005.
  2.  Dopo  il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di
conferma,  il  trattamento  economico dei ricercatori universitari e'
pari   al   70  per  cento  di  quello  previsto  per  il  professore
universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita'.
  2-bis.  In  attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei
professori  universitari, per le procedure di valutazione comparativa
relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato,
di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla
data  del  15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice
e' limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel
candidato giudicato piu' meritevole. ))
 
          Riferimenti normativi:

              -  Il  comma  105,  dell'art. 1 della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
          recita:
              «105.   A  decorrere  dall'anno  2005,  le  universita'
          adottano  programmi  triennali  del fabbisogno di personale
          docente,  ricercatore  e  tecnico-amministrativo,  a  tempo
          determinato  e  indeterminato, tenuto conto delle risorse a
          tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono
          valutati  dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  ai  fini  della  coerenza  con  le  risorse
          stanziate  nel  fondo  di  finanziamento  ordinario,  fermo
          restando  il  limite  del  90  per  cento  ai  sensi  della
          normativa vigente.».
              -  La  legge  3 luglio 1998, n. 210, concernente «Norme
          per  il  reclutamento  dei  ricercatori  e  dei  professori
          universitari  di  ruolo»,  e'  pubblicata  nella Gazz. Uff.
          6 luglio 1998, n. 155.